Tipologie di procedimento
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchèle modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
RICERCA
| Titolo | Descrizione | |
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| Contributo economico per disabilità gravissima |
Procedimento relativo alla richiesta al Comune, da parte del cittadino, del contributo per la mensa scolastica e al conseguente possibile ottenimento. Il contributo corrisponde a un riconoscimento economico di importo variabile, calcolato in percentuale sull'ammontare totale delle spese sostenute e documentate dal cittadino. L'ufficio competente valuta la richiesta avanzata dal cittadino sulla base delle informazioni fornite e degli eventuali documenti allegati. Qualora quanto presentato sia sufficiente e risponda ai criteri per la concessione del contributo, l'ufficio competente procede con l'emanazione del provvedimento finale. Qualora quanto presentato non sia sufficiente per la concessione, l'ufficio competente procede con la richiesta di integrazione documentale. A seguito dell'integrazione, l'ufficio può decidere di concedere il contributo, se sussistono i requisiti, o non rilasciarla, se non sussistono i requisiti. I requisiti per ottenere il contributo in oggetto sono:
Iter Modalità di avvio: Istanza di parte Il procedimento ha durata massima pari a 30 giorni dall'istanza di parte.
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| Permesso di parcheggio per invalidi |
Procedimento relativo alla richiesta di rilascio del contrassegno disabili a persone con capacità di deambulazione ridotta e/o impedita. L'ufficio competente valuta la richiesta avanzata dal cittadino sulla base delle informazioni fornite e degli eventuali documenti allegati. Qualora quanto presentato sia sufficiente e risponda ai criteri per il rilascio, l'ufficio competente procede con l'emanazione del provvedimento finale, ovvero rilascio dell'autorizzazione al contrassegno. Qualora il richiedente non abbia i requisiti per ottenere il rilascio, l'ufficio competente procede con l'emanazione del provvedimento finale di diniego alla richiesta avanzata. Qualora quanto presentato non sia sufficiente per il rilascio, l'ufficio competente procede con la richiesta di integrazione documentale. A seguito dell'integrazione, l'ufficio può rilasciare l'autorizzazione, se sussistono i requisiti, o non rilasciarla, se non sussistono i requisiti.
Iter Modalità di avvio: Istanza di parte Il procedimento ha durata massima pari a 30 giorni dall'istanza di parte.
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| Agevolazioni TARI |
rocedimento relativo alla richiesta e al possibile ottenimento di un'agevolazione economica sulla Tassa sui Rifiuti. L'ufficio competente valuta la richiesta avanzata dal cittadino sulla base delle informazioni fornite e degli eventuali documenti allegati. Qualora quanto presentato sia sufficiente e risponda ai criteri per ottenere l'agevolazione, l'ufficio competente procede con l'emanazione del provvedimento finale. Qualora il richiedente non abbia i requisiti per ottenere l'agevolazione, l'ufficio competente procede con l'emanazione del provvedimento finale di diniego alla richiesta avanzata. Qualora quanto presentato non sia sufficiente per ottenere l'agevolazione, l'ufficio competente procede con la richiesta di integrazione documentale. A seguito dell'integrazione, l'ufficio può disporre l'ottenimento dell'agevolazione, se sussistono i requisiti, o non permetterla, se non sussistono i requisiti. Iter Modalità di avvio: Istanza di parte Il procedimento ha durata massima pari a 30 giorni dall'istanza di parte.
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| Agevolazioni IMU |
Procedimento relativo alla richiesta e al possibile ottenimento di un'agevolazione economica sull'Imposta Municipale Unica. L'ufficio competente valuta la richiesta avanzata dal cittadino sulla base delle informazioni fornite e degli eventuali documenti allegati. Qualora quanto presentato sia sufficiente e risponda ai criteri per ottenere l'agevolazione, l'ufficio competente procede con l'emanazione del provvedimento finale. Qualora il richiedente non abbia i requisiti per ottenere l'agevolazione, l'ufficio competente procede con l'emanazione del provvedimento finale di diniego alla richiesta avanzata. Qualora quanto presentato non sia sufficiente per ottenere l'agevolazione, l'ufficio competente procede con la richiesta di integrazione documentale. A seguito dell'integrazione, l'ufficio può disporre l'ottenimento dell'agevolazione, se sussistono i requisiti, o non permetterla, se non sussistono i requisiti. Iter Modalità di avvio: Istanza di parte Il procedimento ha durata massima pari a 30 giorni dall'istanza di parte.
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